Art. 9

In vigore dal 1 set 1900
Le nomine degli insegnanti e dei capi officina sono fatte dal Ministero di agricoltura, industria e commercio in seguito a concorsi da esso banditi, ovvero su proposta del Consiglio direttivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1900-07-05;225#art-9

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