Art. 4

In vigore dal 1 set 1900
La scuola fornisce i seguenti insegnamenti: 1° Elementi di meccanica e tecnologia del ferro e del legno e disegno relativo; 2° Elementi di costruzioni murarie e di arti fabbrili e disegno relativo; 3° Elementi di fisica e chimica; 4° Elementi di geometria piana, solida e descrittiva applicata alle arti; 5° Disegno d'ornato a mano libera, geometrico ed architettonico, disegno di prospettiva e teoria delle ombre; 6° Pittura decorativa applicata alle arti ed alle industrie; 7° Plastica applicata alla lavorazione del legno, del ferro e del marmo. Con l'approvazione del Ministero di agricoltura e commercio potrà in seguito essere istituita una sezione di filatura e tessitura e tintoria, come pure altri insegnamenti che l'esperienza dimostrasse opportuni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1900-07-05;225#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo