Art. 4
In vigore dal 1 set 1900
La scuola fornisce i seguenti insegnamenti:
1° Elementi di meccanica e tecnologia del ferro e del legno e disegno relativo;
2° Elementi di costruzioni murarie e di arti fabbrili e disegno relativo;
3° Elementi di fisica e chimica;
4° Elementi di geometria piana, solida e descrittiva applicata alle arti;
5° Disegno d'ornato a mano libera, geometrico ed architettonico, disegno di prospettiva e teoria delle ombre;
6° Pittura decorativa applicata alle arti ed alle industrie;
7° Plastica applicata alla lavorazione del legno, del ferro e del marmo.
Con l'approvazione del Ministero di agricoltura e commercio potrà in seguito essere istituita una sezione di filatura e tessitura e tintoria, come pure altri insegnamenti che l'esperienza dimostrasse opportuni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1900-07-05;225#art-4