Art. 3

In vigore dal 1 set 1900
La scuola ha due classi, l'una diurna, l'altra serale. La classe diurna è istituita per i giovani che intendono acquistare le cognizioni tecniche e pratiche necessarie per addestrarsi nell'arte a cui si avviano. La classe serale è destinata per gli operai che già esercitano un'arte e desiderano perfezionarvisi. Per essere ammessi alla classe diurna i giovani debbono aver raggiunto l'età di 12 anni e presentare il certificato di licenza della 5ª classe elementare, ovvero superare un esame equipollente. Per essere ammessi alla classe serale gli operai devono aver compiuto 14 anni d'età e saper leggere e scrivere correttamente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1900-07-05;225#art-3

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Art. 3 Che istituisce una scuola pratica di arti e mestieri con officina di lavoro in Forli'. — Testo vigente | Portale Normativo