Art. 2
In vigore dal 1 set 1900
La scuola fornisce le speciali nozioni tecniche relative alle arti che in essa si insegnano, esercitando gli allievi, mediante le officine di lavoro, nella pratica dell'arte in cui sono avviati.
Il corso della scuola si compie in tre anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1900-07-05;225#art-2