REGIO DECRETO·n. CCXXV·5 luglio 1900
Che istituisce una scuola pratica di arti e mestieri con officina di lavoro in Forli'.
Vigente dal 17 agosto 1900 10 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Viste le deliberazioni
Art. 2La scuola fornisce le speciali nozioni tecniche relative alle arti che in essa si insegnan
Art. 3La scuola ha due classi, l'una diurna, l'altra serale. La classe diurna è istituita per i
Art. 4La scuola fornisce i seguenti insegnamenti: 1° Elementi di meccanica e tecnologia del ferr
Art. 5Concorrono al mantenimento della scuola con contributo annuo: a) il Ministero di agricoltu
Art. 6Il municipio di Forlì, oltre al contributo di cui all'articolo precedente, provvede gratui
Art. 7Il governo della scuola è commesso ad un Consiglio direttivo composto di 9 membri, e cioè:
Art. 8Il Consiglio direttivo ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento dell
Art. 9Le nomine degli insegnanti e dei capi officina sono fatte dal Ministero di agricoltura, in
Art. 10Le norme per l'ordinamento interno della scuola e delle officine, il ruolo organico e le a