Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 1 set 1900
Il governo della scuola è commesso ad un Consiglio direttivo composto di 9 membri, e cioè: di due delegati del Ministero di agricoltura, industria e commercio, di due della Provincia, di due del Comune, di uno della Camera di commercio ed arti, di uno della cassa di risparmio e del direttore della scuola. I delegati dei varii enti durano in carica un biennio, e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge il presidente fra i suoi componenti. Fa le funzioni di segretario il direttore della scuola.
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