Regolamento›Titolo II
Art. 14
In vigore dal 17 dic 1899
Le deliberazioni prese dalla maggioranza assoluta dei soci intervenuti all'assemblee, quando il numero dei voti non sia minore di trentacinque, sono obbligatorie anche pei soci non intervenuti.
Se il numero dei voti è minore di trentacinque, si terrà una seconda convocazione entro un termine non minore di cinque giorni, in cui le deliberazioni saranno valide per tutti i soci, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nei casi speciali d'urgenza per spettacoli, la seconda convocazione potrà aver luogo entro un termine di due giorni.
Non occorrerà nuova lettera d'invito se nella prima circolare sarà stato preventivamente fissato il giorno e l'ora della seconda eventuale convocazione.
Quando viene dato mandato di fiducia alla direzione o ad una commissione straordinaria, o quando si tratti di votare spese non comprese nei preventivi, le deliberazioni dovranno essere prese alla maggioranza di due terzi dei voti dei soci presenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-14