RegolamentoTitolo I

Art. 11

In vigore dal 17 dic 1899
Le disposizioni del precedente articolo e degli riguardano ogni singolo palco, dimodochè un proprietario che possedesse più palchi avrà per ognuno di essi la facoltà e gli obblighi in essi articoli indicati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-11

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