Regolamento›Titolo I
Art. 10
In vigore dal 17 dic 1899
Ogni proprietario di palco ha la facoltà di sciogliersi dalla società, rinunciando alla medesima il palco che gli appartiene.
Ciò però non lo libera dall'obbligo del pagamento dei debiti o carichi che la società avesse assunti od incontrati fino al momento in cui fa la rinuncia della sua proprietà. Per questi debiti o carichi la società avrà diritto di esercitare l'azione giudiziaria contro il socio rinunziante, e ciò fino a tanto che il palco rimanesse invenduto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-10