Regolamento›Titolo II
Art. 15
In vigore dal 17 dic 1899
Ogni socio può farsi rappresentare alle assemblee da un altro socio. Il padre ed il figlio maggiorenne, quantunque non soci, potranno però assumere scambievolmente la relativa procura. Un socio non può ricevere più di una procura ed i direttori non possono rappresentare che un altro direttore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-15