RegolamentoTitolo II

Art. 15

In vigore dal 17 dic 1899
Ogni socio può farsi rappresentare alle assemblee da un altro socio. Il padre ed il figlio maggiorenne, quantunque non soci, potranno però assumere scambievolmente la relativa procura. Un socio non può ricevere più di una procura ed i direttori non possono rappresentare che un altro direttore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-15

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