RegolamentoTitolo II

Art. 16

In vigore dal 17 dic 1899
I comproprietari dello stesso palco dovranno scegliere quello fra essi che, munito di regolare procura, da notificarsi alla direzione, li rappresenti presso la società.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-16

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