Regolamento›Titolo II
Art. 19
In vigore dal 17 dic 1899
Tutte le procure dovranno essere presentate prima dell'assemblea o alla direzione o al presidente dell'assemblea stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-19