Regolamento›Titolo II
Art. 21
In vigore dal 17 dic 1899
I soci non dimoranti in Venezia devono eleggere un domicilio in Venezia per la notificazione degli avvisi e di ogni altro atto anche giudiziario, e partecipare per iscritto tale domicilio alla direzione ritirandone la ricevuta. Ciò ommettendo, gli atti giudiziali verranno notificati presso la segreteria del municipio di Venezia, e gli atti sociali, come circolari d'invito, avvisi, diffide per pagamento di canoni, ecc., alla segreteria della direzione della società.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-21