RegolamentoTitolo II

Art. 22

In vigore dal 17 dic 1899
La società si riunisce ordinariamente in assemblea due volte all'anno nei mesi di luglio e di dicembre. Le assemblee straordinarie avranno luogo ogni qualvolta la direzione lo crederà necessario e quando venissero richieste per iscritto da non meno di dodici soci, nel qual caso la direzione dovrà convocare la società entro quindici giorni dalla richiesta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-22

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