Regolamento›Titolo II
Art. 23
In vigore dal 17 dic 1899
Ogni socio ha diritto di presentare proposte da sottoporre alle deliberazioni delle assemblee ordinarie, facendole pervenire alla direzione non più tardi dei mesi di giugno e novembre.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-23