Regolamento›Titolo II
Art. 28
In vigore dal 17 dic 1899
Il preventivo ed il consuntivo devono essere riveduti da una commissione di tre soci revisori che vengono eletti nell'assemblea ordinaria di dicembre, durano in carica un anno e sono rieleggibili.
La revisione deve essere compiuta entro otto giorni da quello della consegna dei conti; questi, insieme agli eventuali rilievi di revisione, verranno rimessi alla direzione pei suoi schiarimenti, che dovranno esser dati alla commissione pel suo finale rapporto almeno otto giorni prima dell'assemblea nella quale i conti verranno assoggettati all'approvazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-28