Regolamento›Titolo II
Art. 30
In vigore dal 17 dic 1899
Nelle votazioni segrete i soci che non hanno procure riceveranno una sola scheda nella quale indicheranno all'esterno il numero dei voti che rappresentano; quelli che hanno procure riceveranno, oltre alla propria, un'altra scheda ed in ciascuna di esse indicheranno all'esterno il numero dei voti che rappresentano.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-30