RegolamentoTitolo II

Art. 13

In vigore dal 17 dic 1899
La società riunita in assemblea: a) dispone dell'uso del teatro ogni qualvolta trattisi di appaltare gli spettacoli e fissa la somma da dispendiarsi, così pure delibera quando lo concede in affitto ad imprese che ne facessero domanda per dare trattenimenti o spettacoli e ne fissa le condizioni, meno il caso di urgenza in cui tale facoltà è riservata alla direzione; b) determina con preventivo le spese ordinarie e straordinarie dell'anno, e ripartisce il loro ammontare tra i palchi a seconda della loro cifra d'estimo; c) approva il consuntivo; d) elegge la direzione, il presidente ed il segretario delle assemblee e le eventuali commissioni straordinarie; e) delibera sul prezzo da richiedersi per la vendita dei palchi sociali; f) stabilisce infine tutte quelle disposizioni che reputasse convenienti al suo migliore funzionamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo