Regolamento›Titolo I
Art. 9
In vigore dal 17 dic 1899
I comproprietari dello stesso palco, singolarmente iscritti sul registro, rappresentano una unica proprietà e sono solidalmente responsabili pel pagamento della somma della quale sarà caricato il palco senza divisione di quota.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-9