Regolamento›Titolo II
Art. 13
13 / 60In vigore dal 17 dic 1899
La società riunita in assemblea:
a) dispone dell'uso del teatro ogni qualvolta trattisi di appaltare gli spettacoli e fissa la somma da dispendiarsi, così pure delibera quando lo concede in affitto ad imprese che ne facessero domanda per dare trattenimenti o spettacoli e ne fissa le condizioni, meno il caso di urgenza in cui tale facoltà è riservata alla direzione;
b) determina con preventivo le spese ordinarie e straordinarie dell'anno, e ripartisce il loro ammontare tra i palchi a seconda della loro cifra d'estimo;
c) approva il consuntivo;
d) elegge la direzione, il presidente ed il segretario delle assemblee e le eventuali commissioni straordinarie;
e) delibera sul prezzo da richiedersi per la vendita dei palchi sociali;
f) stabilisce infine tutte quelle disposizioni che reputasse convenienti al suo migliore funzionamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-11-02;335#art-r-13