Regolamento organico›Titolo V
Art. 43
In vigore dal 14 giu 1899
Gli studi che si possono compiere nel collegio sono:
a) il corso elementare;
b) il corso complementare e normale;
c) il corso di pianoforte e di canto;
d) il corso d'avviamento ad alcune professioni;
e) lo studio di una o più lingue straniere.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-04-24;146#art-ro-43