Regolamento organico›Titolo VI
Art. 45
In vigore dal 14 giu 1899
Il servizio di cassa potrà essere disimpegnato da un istituto di credito scelto dal Ministero, su proposta della giunta amministrativa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-04-24;146#art-ro-45