Regolamento organico›Titolo IV
Art. 40
In vigore dal 14 giu 1899
Le alunne, prima di essere ammesse al collegio, devono presentare alla direzione un certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato dal medico del comune di loro residenza, e che in seguito dovrà essere convalidato dal medico del collegio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-04-24;146#art-ro-40