Regolamento organico›Titolo IV
Art. 36
In vigore dal 14 giu 1899
Quando la giunta lo crede conveniente e vi sia locale disponibile potranno anche concedersi posti a pagamento coll'annua retta di L. 500 a figlie d'insegnanti elementari, nei limiti di età sopra stabiliti. Esse hanno gli stessi obblighi e gli stessi diritti delle alunne ammesse gratuitamente. Sono conservati i diritti acquisiti da alunne, che presentemente si trovano nell'istituto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-04-24;146#art-ro-36