Regolamento organicoTitolo IV

Art. 34

In vigore dal 14 giu 1899
Tutti i posti istituiti dal Ministero si danno per concorso, e l'ordine di precedenza da osservarsi nel conferimento dei posti gratuiti è il seguente: a) orfane di padre e di madre, ambedue maestri elementari; b) orfane di madre e di padre, dei quali uno insegnante elementare; c) orfane di madre maestra elementare; d) orfane di padre maestro elementare; e) orfane di uno dei genitori, sia pure non insegnante, purchè l'altro eserciti l'insegnamento. Possono essere considerate come orfane le figliuole d'insegnanti divenuti inabili o inabilitati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-04-24;146#art-ro-34

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Art. 34 Che approva il regolamento organico del collegio «Regina Margherita» in Anagni. — Testo vigente | Portale Normativo