Regolamento organico›Titolo IV
Art. 34
In vigore dal 14 giu 1899
Tutti i posti istituiti dal Ministero si danno per concorso, e l'ordine di precedenza da osservarsi nel conferimento dei posti gratuiti è il seguente:
a) orfane di padre e di madre, ambedue maestri elementari;
b) orfane di madre e di padre, dei quali uno insegnante elementare;
c) orfane di madre maestra elementare;
d) orfane di padre maestro elementare;
e) orfane di uno dei genitori, sia pure non insegnante, purchè l'altro eserciti l'insegnamento.
Possono essere considerate come orfane le figliuole d'insegnanti divenuti inabili o inabilitati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-04-24;146#art-ro-34