Regolamento organico›Titolo III
Art. 31
In vigore dal 14 giu 1899
È vietato alla direttrice di allontanarsi dall'istituto durante l'anno scolastico. Essa ha facoltà in casi urgenti di concedere permessi straordinari, per una sol volta l'anno e per non più di cinque giorni, con l'obbligo di riferirne al presidente.
Il presidente può prorogare il permesso sino a 10 giorni, riferendone al Ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-04-24;146#art-ro-31