Regolamento organico›Titolo III
Art. 30
In vigore dal 14 giu 1899
Tutte le persone che compongono la famiglia educativa ed amministrativa del collegio possono avere una licenza annuale ordinaria della durata di un mese. Per motivi speciali questa potrà essere prorogata dal presidente su proposta della direttrice, per un altro mese.
Delle proroghe dovrà essere informata la giunta nella sua prima riunione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-04-24;146#art-ro-30