Regolamento organico›Titolo II
Art. 27
In vigore dal 14 giu 1899
Nessuno così del personale didattico, come dell'amministrativo, potrà essere nominato titolare se non dopo tre anni di reggenza.
Durante questo periodo, il licenziamento potrà esser deliberato dal Ministero, su proposta della giunta, per accertata insufficienza, per censurabile condotta ed anche per debole costituzione fisica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-04-24;146#art-ro-27