Regolamento organicoTitolo II

Art. 24

In vigore dal 14 giu 1899
Le maestre alle quali debba essere commesso l'ufficio di esercitare le alunne in una lingua straniera, dovranno essere provvedute del diploma speciale di abilitazione all'insegnamento di quella lingua, o di un certificato estero, riconosciuto equipollente. Sarà un titolo di preferenza la lunga dimora nel paese dove si parla la lingua che dovrà insegnare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-04-24;146#art-ro-24

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