Regolamento organico›Titolo II
Art. 20
In vigore dal 14 giu 1899
Il ragioniere tiene i registri di contabilità e compie tutti gli atti amministrativi che dal presidente della giunta gli siano ordinati.
Redige i capitolati per le forniture secondo le richieste fatte dalla direttrice e le istruzioni ricevute dal presidente della giunta.
Compila: a) i bilanci di previsione ed il conto consuntivo; b) gli elenchi di riscossione ed i mandati di pagamento, i quali dovranno essere firmati da lui e dal presidente della giunta; c) gli inventari del materiale di proprietà dell'istituto, che dovrà tenere sempre al corrente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-04-24;146#art-ro-20