Regolamento organico›Titolo II
Art. 18
In vigore dal 14 giu 1899
L'economa attende, sotto la dipendenza della giunta e della direttrice, all'amministrazione del patrimonio dell'istituto e provvede al mantenimento della famiglia.
In base ai contratti e nei limiti delle somme stanziate in bilancio, compila le note d'acquisto e le manda, autenticate del visto della direttrice, ai fornitori; eseguisce le minute spese giornaliere.
Ha in consegna tutti gli oggetti mobili e di consumo.
Ha la sorveglianza diretta sul personale di servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-04-24;146#art-ro-18