Regolamento organico›Titolo II
Art. 17
In vigore dal 14 giu 1899
La vice-direttrice coadiuva la direttrice e la sostituisce in tutte le funzioni durante l'assenza di lei. Non può allontanarsi dall'istituto se la direttrice è assente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-04-24;146#art-ro-17