Regolamento organicoTitolo I

Art. 12

In vigore dal 14 giu 1899
Essi decadono di pieno diritto dalle loro funzioni, quando per due volte non intervengano alle riunioni, salvo giustificati motivi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1899-04-24;146#art-ro-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo