Regolamento organico›Titolo I
Art. 12
In vigore dal 14 giu 1899
Essi decadono di pieno diritto dalle loro funzioni, quando per due volte non intervengano alle riunioni, salvo giustificati motivi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-04-24;146#art-ro-12