Regolamento organicoTitolo I

Art. 14

In vigore dal 14 giu 1899
Il presidente della giunta amministrativa: a) esegue le deliberazioni della giunta; b) ordina le spese e i pagamenti in conformità del bilancio divenuto esecutivo; c) rappresenta la giunta nei giudizi attivi e passivi e nei contratti; d) corrisponde col Ministero, col regio provveditore agli studi e con qualsivoglia autorità o persona; e) riferisce alla giunta intorno alla disciplina, all'indirizzo generale, ai provvedimenti che in casi urgenti egli è in facoltà di prendere; f) manda al Ministero alla fine dell'anno scolastico una relazione particolareggiata su tutti i servizi del collegio; g) pone il suo visto ai documenti riflettenti persone, rilasciati dall'amministrazione del collegio. Nelle lettere di convocazione della giunta indica gli oggetti da discutere. Potrà chiedere alla giunta che gli venga assegnato un segretario stipendiato sul bilancio particolare dell'istituto e proporne la nomina.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-04-24;146#art-ro-14

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