Regolamento organico›Titolo I
Art. 11
In vigore dal 14 giu 1899
Il presidente e gli altri componenti della giunta amministrativa sono personalmente responsabili verso l'istituto per danni che a questo derivassero o dalla loro azione o dalla loro trascuranza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-04-24;146#art-ro-11