Regolamento organicoTitolo I

Art. 6

In vigore dal 14 giu 1899
Spetta alla giunta: a) proporre al Ministero per i suoi provvedimenti e per l'approvazione: le eventuali modificazioni dell'organico del personale a carico del bilancio dello Stato; l'organico e le eventuali sue modificazioni, del personale a carico del bilancio particolare dell'istituto; b) determinare le attribuzioni di ciascuno e regolare l'indirizzo amministrativo, educativo e didattico dell'istituto; c) nominare il personale di servizio su proposta della direttrice; d) proporre al Ministero i concorsi per la scelta del personale insegnante, educativo ed amministrativo dell'istituto e fare poi al Ministero le proposte per la nomina di detto personale, secondo il concorso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-04-24;146#art-ro-6

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