Regolamento organico›Titolo I
Art. 5
In vigore dal 14 giu 1899
L'esecuzione delle deliberazioni tanto per la parte economica, quanto per la disciplinare e la didattica, spetta alla direttrice, eccetto che non si sia deliberato in modo diverso per motivi speciali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-04-24;146#art-ro-5