Regolamento organico›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 14 giu 1899
Venendo a mancare, per rinuncia od altro motivo, uno dei componenti della giunta prima che sia spirato il termine del suo mandato, il presidente, o chi ne fa le veci, dà avviso di ciò al Ministero od all'ente che ha nominato il delegato, perché questo possa essere sostituito per il periodo in cui sarebbe rimasto in carica.
Dopo ogni seduta sarà trasmessa copia delle deliberazioni al Ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-04-24;146#art-ro-4