Regolamento organicoTitolo I

Art. 2

In vigore dal 14 giu 1899
La giunta elegge nel suo seno un vice-presidente, il quale, nel caso d'impedimento del presidente, lo sostituisce. La giunta elegge pure ogni anno il proprio segretario: in assenza di questo ne assume l'ufficio il più giovane dei presenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-04-24;146#art-ro-2

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