Regolamento organico›Titolo I
Art. 10
In vigore dal 14 giu 1899
Nella seduta precedente a quella in cui dovrà essere esaminato il bilancio ed il conto consuntivo, la giunta delegherà un suo membro perché li esamini col riscontro dei libri contabili e dei documenti giustificativi.
Il presidente, almeno un mese prima della convocazione della giunta, comunicherà il bilancio ed il conto consuntivo, con una sua relazione scritta, al membro delegato; questi dovrà restituirli con le sue osservazioni entro il termine di 15 giorni.
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, con la relazione del presidente e le osservazioni del membro delegato, saranno comunicati agli altri componenti della giunta una settimana prima della convocazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-04-24;146#art-ro-10