Regolamento organico›Titolo II
Art. 16
In vigore dal 14 giu 1899
La direttrice risponde dell'andamento didattico, disciplinare ed economico dell'istituto e fa osservare il regolamento.
Corrisponde con il presidente per tutto ciò che riguarda l'andamento dell'istituto.
In caso d'urgenza può prendere quei provvedimenti che le parranno opportuni, riferendone subito al presidente.
Propone la nomina del personale di servizio secondo l'organico.
Di tutto l'andamento dell'istituto fa relazione alla giunta nelle sedute ordinarie e straordinarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-04-24;146#art-ro-16