Regolamento organico›Titolo II
Art. 22
In vigore dal 14 giu 1899
Il personale direttivo, insegnante ed amministrativo dell'istituto sarà scelto per pubblico concorso. La direttrice sarà nominata con decreto reale. Gli altri saranno nominati con decreto ministeriale.
Le concorrenti al posto di direttrice dovranno essere fornite dei titoli richiesti per l'insegnamento complementare e normale, oppure aver esercitato per un triennio le funzioni di direttrice o di vice-direttrice in un istituto pubblico femminile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-04-24;146#art-ro-22