Regolamento organico›Titolo II
Art. 23
In vigore dal 14 giu 1899
Le maestre dovranno avere l'abilitazione all'insegnamento elementare e la giunta dovrà accertarsi che abbiano le qualità necessarie all'ufficio. Sono dispensate dall'obbligo di avere l'abilitazione all'insegnamento elementare le maestre di disegno, di musica e di professioni, ma nel concorso, con una lezione pratica dovrà essere accertata la loro attitudine all'insegnamento.
A parità di merito saranno preferite le aspiranti che conoscono una o più lingue straniere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-04-24;146#art-ro-23