Regolamento organico›Titolo IV
Art. 32
In vigore dal 14 giu 1899
Le alunne non possono essere ammesse prima del sesto anno compiuto, nè oltre il dodicesimo dell'età loro, salvo provengano da altro collegio pubblico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-04-24;146#art-ro-32