Regolamento organico›Titolo IV
Art. 38
In vigore dal 14 giu 1899
Non sarà concesso di proseguire per i corsi complementari e normali alle alunne che durante la loro permanenza nel convitto abbiano ripetuto una classe più di un anno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-04-24;146#art-ro-38