Regolamento organico›Titolo IV
Art. 42
In vigore dal 14 giu 1899
Possono essere ammesse a frequentare le scuole dell'istituto alunne esterne, secondo norme e condizioni determinate dalla giunta, con l'approvazione del Ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-04-24;146#art-ro-42