Regolamento organico›Titolo VI
Art. 44
In vigore dal 14 giu 1899
Le provincie, i comuni, i corpi morali ed i privati benefattori, i quali abbiano fondato posti gratuiti, s'intendono obbligati a pagare l'intera retta annuale di L. 400, sia che le alunne provvedute di tali posti restino in collegio l'intero anno, sia che se ne allontanino per qualsiasi ragione.
Quando il servizio di cassa non sia disimpegnato da un istituto di credito, potrà essere affidato al ragioniere, previa cauzione, da stabilirsi dalla giunta e da approvarsi dal Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-04-24;146#art-ro-44