Regolamento organico›Titolo VI
Art. 46
In vigore dal 14 giu 1899
Restano in vigore le disposizioni contenute nei decreti e regolamenti precedenti non espressamente abrogate dalle disposizioni presenti o non in opposizione a queste.
Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
G. BACCELLI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-04-24;146#art-ro-46