Art. 46
Regolamento organicoTitolo VI

Art. 46

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In vigore dal 14 giu 1899
Restano in vigore le disposizioni contenute nei decreti e regolamenti precedenti non espressamente abrogate dalle disposizioni presenti o non in opposizione a queste. Visto, d'ordine di S. M.: Il ministro della pubblica istruzione G. BACCELLI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-04-24;146#art-ro-46