Art. 45
Regolamento organicoTitolo VI

Art. 45

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In vigore dal 14 giu 1899
Il servizio di cassa potrà essere disimpegnato da un istituto di credito scelto dal Ministero, su proposta della giunta amministrativa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-04-24;146#art-ro-45